5'000.-, di cui il Pretore non ha tenuto conto. Egli ha pertanto un interesse economico a contestare la decisione impugnata, ritenuto che il beneficio del gratuito patrocinio implica comunque un obbligo di rifusione allo Stato nella misura di quanto è stato stabilito nella decisione di tassazione. Pertanto, è evidente che il mancato riconoscimento dell’avvenuto versamento dell’acconto comporterebbe per il reclamante l’obbligo di rifondere allo Stato un importo più elevato rispetto a quello fissato dal Pretore creandogli un pregiudizio economico (art. 9 cpv. 1 VLag). 6.