{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-35_2012-06-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112386&nX40_KEY=4711124&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1087e1fc176af2378090047a4d5a0cfe"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["13.2012.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 18.06.2012 13.2012.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione della nota progessionale in ambito di retribuzione del gratuito patrocinio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:36:22", "Checksum": "b2ba401ff710c2215234c32525704f4a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 18.06.2012 13.2012.35\nRegesto:\nTassazione della nota progessionale in ambito di retribuzione del gratuito patrocinio\n\n\n9. Nella misura in cui l’importo da versare al patrocinatore è fondata anche sulla circostanza che non sono stati versati acconti, quando in realtà è stato versato un importo di fr. 5'000.- a copertura delle spese legali, la decisione si basa su un incompleto accertamento dei fatti, ciò indipendentemente dal fatto che l’errore non è riconducibile al Pretore. Va qui ancora rilevato che il reclamante non ha avuto la possibilità di sollevare in prima sede la questione di cui trattasi, perché nel procedimento di tassazione egli neppure era stato coinvolto. Sarebbe quindi quantomeno problematico non tener conto di queste circostanze senza, nell’esito, violare il diritto di essere sentito del reclamante. La decisione va pertanto annullata e l’incarto ritornato al primo giudice affinché proceda ai necessari accertamenti ed emani una nuova decisione. Stante la particolarità della situazione, non si prelevano spese di giudizio.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 25 aprile 2012 di RE 1 è parzialmente accolto.\n1.1 La decisione 2 aprile 2012 del Pretore del distretto di Lugano è annullata.\n1.2 Gli atti sono rinviati al Pretore affinché emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano spese di giudizio.\n3.Notificazione a:\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 6\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisine (art. 100 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile solo se la controversia concerne una questione di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso temine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF)."}