{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-35_2012-06-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112386&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1087e1fc176af2378090047a4d5a0cfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 18.06.2012 13.2012.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione della nota progessionale in ambito di retribuzione del gratuito patrocinio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:41:57", "Checksum": "276012c534e2c295f3807f8130c2bc22", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 18.06.2012 13.2012.35\nRegesto:\nTassazione della nota progessionale in ambito di retribuzione del gratuito patrocinio\n\n\n6. Per quanto concerne i rimedi di diritto, l’art. 405 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto dell’impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero.\n6.1 Il giudizio sulla tassazione della nota professionale viene emanato alla fine della procedura di merito, dovendosi tener conto di tutta l’attività compiuta dal patrocinatore sino al termine del suo mandato. Il giudizio sull’onorario dell’avvocato è quindi parte della decisione finale, ragione per cui, tenuto conto che il Pretore ha tassato la nota professionale con decisione 2 aprile 2012, nel caso in rassegna sono dati i rimedi di diritto previsti dal nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero.\n6.2 Ciò premesso, va rilevato che l’onorario dell’avvocato di un cliente al beneficio del gratuito patrocinio è parte delle spese giudiziarie (art. 110 CPC; cfr. Fischer, in Banker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 110; Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 3 ad art. 110), sulle quali il giudice statuisce con la decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC). La decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla sentenza finale, con appello se il merito è appellabile, o in caso contrario con reclamo. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo. La proponibilità del solo reclamo ha quale effetto una limitazione del potere di cognizione dell’autorità superiore, ma non modifica la natura della decisione impugnata, che rimane una decisione finale. Di conseguenza neppure vi sono effetti sul termine di ricorso, che rimane invariato, ragione per cui, il reclamo interposto nel termine di dieci giorni è tempestivo. Trattandosi di decisione giusta l’art. 319 lett. a CPC, competente a occuparsi del gravame sarebbe, nel caso concreto, considerato che trattasi di una causa di Stato, la prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma lo stesso è trattato dalla terza Camera civile per l’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.\n7. Unitamente al reclamo il reclamante ha prodotto copia di un documento relativo ai movimenti del conto corrente postale intestato - a suo dire - ai suoi genitori, con il quale vuole comprovare l’avvenuto pagamento di fr. 5'000.-. Va qui rilevato che in sede di reclamo l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova non è però ammessa (art. 326 CPC), sicché, di principio, il documento andrebbe estromesso dagli atti. Si pone qui tuttavia il problema che il reclamante neppure è stato sentito nell’ambito del procedimento di tassazione della nota del patrocinatore, sicché non ha potuto sollevare in prima sede la questione che ora sottopone all’autorità di reclamo. La questione può tuttavia rimanere aperta, per i motivi che saranno esposti qui di seguito.\n8. Giusta l’art. 8 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, l’avvocato deve informare tempestivamente l’autorità competente sugli acconti domandati e ricevuti.\nNella fattispecie, con scritto 5 aprile 2012, ossia dopo la tassazione della nota professionale, l’avv. R__________ ha comunicato al Pretore che i genitori del suo patrocinato gli hanno versato un acconto di complessivi fr. 5'000.- “per riprendere l’intera problematica di loro figlio”.\nIl reclamante non contesta l’ammontare dell’onorario e delle spese come stabiliti dal Pretore, al quale rimprovera invece un accertamento errato dei fatti, per non aver tenuto conto dell’anticipo di fr. 5'000.- versato al legale allorquando ha stabilito l’ammontare complessivo da pagare. In effetti, tale circostanza non era nota al Pretore - il quale ha rilevato “che la nota non evidenzia acconti, per cui non v’è ragione di ritenere che RE 1 abbia in quelche modo versato importi a titolo di acconto all’avv. R__________” – che ne è venuto a conoscenza solo dopo aver notificato la decisione alle parti. Seppure il versamento dell’acconto non è necessariamente atto a influenzare la definizione dell’ammontare di onorari e spese, a maggior ragione considerato che il reclamante non solleva contestazioni in merito, la questione ha da essere approfondita, dovendosi stabilire se e in che misura la nota d’onorario non sia già stata pagata. Ciò perché il Cantone sarà poi chiamato al pagamento del residuo e potrà, qualora ne siano date le condizioni, chiedere la rifusione a RE 1 di quanto versato. In questa situazione è quindi necessario definire in quale contesto l’acconto è stato versato e con quali conseguenze sulla nota d’onorario del patrocinatore, ciò che non appare possibile fondandosi unicamente sulla fattura, parziale, sottoposta al Pretore per la tassazione. Dovendosi ancora compiere degli accertamenti, la causa non è matura per il giudizio e l’incarto è quindi da ritornare al Pretore affinché effettui le verifiche del caso ed emani una nuova decisione."}