{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-35_2012-06-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112386&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1087e1fc176af2378090047a4d5a0cfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 18.06.2012 13.2012.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tassazione della nota progessionale in ambito di retribuzione del gratuito patrocinio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:41:57", "Checksum": "276012c534e2c295f3807f8130c2bc22", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 18.06.2012 13.2012.35\nRegesto:\nTassazione della nota progessionale in ambito di retribuzione del gratuito patrocinio\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire sul reclamo 25 aprile 2012 presentato da\n|\n|\nCO 1 patr. dall’avv. __________, __________\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto e diritto: 1. Con petizione 21 giugno 2010 __________ ha promosso domanda unilaterale di divorzio nei confronti del marito RE 1 dinanzi alla Pretura di Lugano. Con risposta 23 agosto 2010 RE 1, patrocinato dall’avv. I__________, ha aderito alla domanda di divorzio chiedendo in via riconvenzionale una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio, formulando contestualmente domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. A seguito della rinuncia 15 febbraio 2011 dell’avv. I__________, a far tempo dal 28 marzo 2011 il patrocinio è stato assunto dall’avv. R__________.\n2. Con decisione 22 dicembre 2011 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra __________ e RE 1, ponendo il convenuto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. I__________ prima e dell’avv. R__________ poi.\nPer le proprie prestazioni l’avv. R__________ ha trasmesso alla Pretura la nota professionale 29 marzo 2012 di complessivi fr. 2'700.- di cui fr. 2’500.- di onorario e fr. 200.- di IVA. Con decisione 2 aprile 2012 il Pretore ha tassato la nota fissando l’onorario dal 15 febbraio 2011 al 20 dicembre 2011 in fr. 2’100.-, le relative spese in fr. 400.- e l’IVA all’8% in fr. 200.- per un totale di complessivi fr. 2'700.-. Con scritto 5 aprile 2012 l’avv. R__________ ha comunicato al Pretore di aver ricevuto dai genitori del convenuto in data 22 marzo 2012 un importo di fr. 5'000.-.\n3. Con reclamo 10 aprile 2012, RE 1 è insorto contro la citata decisione di tassazione, sostenendo che il Pretore non ha tenuto debitamente conto dell’importo di complessivi fr. 5'000.- versato dal di lui padre al suo patrocinatore a titolo di anticipo per spese e competenze.\nCon osservazioni 14 giugno 2012 l’avv. R__________ postula la reiezione del reclamo.\n4.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero (CPC) che disciplina, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio (art. 117-123 CPC). L’art. 404 CPC prescrive che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente e che di conseguenza, considerato che per la litispendenza fa stato l’inoltro dell’istanza, avvenuta in concreto il 21 giugno 2010 (inc. n. OA.2010.446), al procedimento di cui trattasi è ancora applicabile il sistema di tassazione delle note d’onorario previsto dal CPC-TI e dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag). La rimunerazione del patrocinatore di un assistito al beneficio del gratuito patrocinio non deve quindi necessariamente essere compresa nella decisione sulle spese giudiziarie unitamente al merito della procedura come previsto dal nuovo CPC (art. 104 cpv. 1 e 12 cpv. 1 lett. a e b CPC), bensì può essere tassata separatamente ai sensi della vLag, come fatto nel caso in esame.\n5.Per l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a). Va quindi esaminato avantutto se RE 1 abbia un interesse a interporre reclamo contro la decisione impugnata. Avverso la decisione di tassazione di note professionali emesse dal proprio patrocinatore, la persona beneficiaria può ricorrere se è lesa direttamente nei suoi legittimi interessi giuridici o di fatto dalla decisione impugnata. Lesa nei suoi legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Zürcher in Sutter-Somm/Hasenböhl/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 59 n. 12 e 14; Olgiati, Il codice di diritto processuale svizzero, 2010, pag. 68 e 207; Trezzini, CPC Comm. 2011, art. 110 pag. 447 e art. 59, pag. 174; Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2010, art. 59, n. 7). Un interesse legittimo della persona beneficiaria a ricorrere contro una decisione di retribuzione sussiste quindi sicuramente nella misura in cui tale persona potrà essere chiamata dallo Stato a rifondere quanto lo Stato medesimo ha corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).\nNella fattispecie in esame, il reclamante sostiene che suo padre ha già versato al patrocinatore un acconto per spese e competenze di fr. 5'000.-, di cui il Pretore non ha tenuto conto. Egli ha pertanto un interesse economico a contestare la decisione impugnata, ritenuto che il beneficio del gratuito patrocinio implica comunque un obbligo di rifusione allo Stato nella misura di quanto è stato stabilito nella decisione di tassazione. Pertanto, è evidente che il mancato riconoscimento dell’avvenuto versamento dell’acconto comporterebbe per il reclamante l’obbligo di rifondere allo Stato un importo più elevato rispetto a quello fissato dal Pretore creandogli un pregiudizio economico (art. 9 cpv. 1 VLag)."}