Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 12 marzo 2012 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. 3. Notificazione (unitamente alle osservazioni 10 aprile 2012 alla reclamante: | | - - | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.