che dagli atti risulta che i legali indiani hanno percepito in prima persona soltanto quanto riferito loro dalla madre dell’attrice – che secondo l’art. 228 cifra 2 CPC-TI non può essere sentita come testimone – al momento dell’allestimento del doc. B, ma che essi non sono mai stati presenti di persona al momento dello svolgimento dei fatti, in particolare dalla “lista dei mezzi di prova”, pag. 2, annessa al verbale di udienza preliminare 19 agosto 2010, emerge che l’attrice stessa ha indicato che i testi riferiranno “dei fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito della loro attività professionale (doc.