che giusta l’art. 237 cpv. 1 CPC-TI il testimone si esprime oralmente sui fatti di sua conoscenza, in altre parole è sentito nel processo per appurare dei fatti da lui percepiti personalmente, mentre le testimonianze che si limitano a riportare le dichiarazioni rilasciate da un terzo o da una parte, su di un determinato fatto, non costituiscono una prova della veridicità di quanto asserito dall’informatore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 237);