che, a mente della reclamante, gli avvocati indiani devono essere sentiti in merito alla loro percezione diretta dei fatti a loro riferiti da una terza persona, proprio perché nella presente fattispecie, questa terza persona essendo la madre dell’attrice, essa non poteva essere interrogata quale teste secondo il CPC-TI, e poiché il nuovo Codice di procedura civile svizzero non prevede più il divieto di deposizione per i parenti stretti; che contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante (reclamo, punto 3, pag. 5-6), la questione deve essere esaminata nel merito secondo il CPC-TI, così come previsto dall’art. 404 CPC;