che con ordinanza 23 febbraio 2012 il Pretore ha rifiutato l’audizione per rogatoria dei summenzionati testi, adducendo in sostanza che le dichiarazioni rilasciate dagli stessi nel doc. B sono irrilevanti in quanto riportano unicamente dichiarazioni di terzi, ragione per cui si tratterebbe di una testimonianza indiretta senza valore probatorio; che con reclamo 12 marzo 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone la riforma nel senso di procedere all’audizione per rogatoria dei testi avv. B__________ e avv. e notaio S__________; che con osservazioni 10 aprile 2012