{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-22_2012-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111434&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c49b71e3d8f970be0d687a315da5a58a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.07.2012 13.2012.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:52", "Checksum": "695dddc792cacde37f1c1d635b8cb0f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.07.2012 13.2012.22\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n\nche, peraltro, il temuto rischio di soccombere in causa è comunque insito nella procedura giudiziaria stessa e il fatto che potrebbe condurre a una decisione finale sfavorevole non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche in effetti, paventando la propria soccombenza nella causa, la reclamante anticipa in modo inammissibile la decisione di merito, non ancora emessa e con la quale le domande della reclamante potrebbero essere accolte, riparando così il paventato pregiudizio;\nche, così stando le cose, fa difetto il requisito del pregiudizio difficilmente riparabile, ciò che rende inammissibile il reclamo;\nche, comunque, il reclamo sarebbe da respingere anche nel merito;\nche, a mente della reclamante, gli avvocati indiani devono essere sentiti in merito alla loro percezione diretta dei fatti a loro riferiti da una terza persona, proprio perché nella presente fattispecie, questa terza persona essendo la madre dell’attrice, essa non poteva essere interrogata quale teste secondo il CPC-TI, e poiché il nuovo Codice di procedura civile svizzero non prevede più il divieto di deposizione per i parenti stretti;\nche contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante (reclamo, punto 3, pag. 5-6), la questione deve essere esaminata nel merito secondo il CPC-TI, così come previsto dall’art. 404 CPC;\nche giusta l’art. 237 cpv. 1 CPC-TI il testimone si esprime oralmente sui fatti di sua conoscenza, in altre parole è sentito nel processo per appurare dei fatti da lui percepiti personalmente, mentre le testimonianze che si limitano a riportare le dichiarazioni rilasciate da un terzo o da una parte, su di un determinato fatto, non costituiscono una prova della veridicità di quanto asserito dall’informatore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 237);\nche dagli atti risulta che i legali indiani hanno percepito in prima persona soltanto quanto riferito loro dalla madre dell’attrice – che secondo l’art. 228 cifra 2 CPC-TI non può essere sentita come testimone – al momento dell’allestimento del doc. B, ma che essi non sono mai stati presenti di persona al momento dello svolgimento dei fatti, in particolare dalla “lista dei mezzi di prova”, pag. 2, annessa al verbale di udienza preliminare 19 agosto 2010, emerge che l’attrice stessa ha indicato che i testi riferiranno “dei fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito della loro attività professionale (doc. B), attribuibili alla controparte e volti a provocare gravi lesioni e manchevolezze nei confronti dell’attrice e della madre __________”;\nche di fatto l’audizione dei surriferiti testi è dunque stata chiesta unicamente in relazione a fatti non direttamente percepiti dagli stessi, ciò che è confermato anche dalle domande rogatoriali formulate dall’attrice in data 24 novembre 2011, con le quali essa invita i testi a confermare dichiarazioni rese dalla madre __________ e chiede loro se hanno sentito altre conferme da parte di terze persone circa i surriferiti fatti;\nche il paragone effettuato dalla reclamante con il teste avv. __________ che ha redatto l’atto di donazione doc. A oggetto di causa è ingiustificato – come correttamente osservato dalla convenuta in sede di osservazioni – in quanto l’avv. __________ è stato sentito ed ha riferito in merito a fatti da lui direttamente percepiti (verbale di audizione testimoniale 10 novembre 2011, deposizione teste Jordi, pag. 3);\nche il rimprovero mosso dalla reclamante al Pretore per non aver tenuto conto della DTF 4P.24/2005 è anch’esso infondato, le due cause non essendo paragonabili: le dichiarazioni rese dalla madre __________ ai propri legali non sono equiparabili a dichiarazioni di persone escluse dalla facoltà di testimoniare ex art. 228 CPC-TI emesse dinanzi a un giudice penale e richiamate nell’incarto civile;\nche alla luce di quanto sopra esposto, le argomentazioni della reclamante non sono atte ad inficiare il giudizio del Pretore, che ha valutato e deciso sulle prove secondo il suo libero apprezzamento (art. 90 CPC-TI), motivo per cui il reclamo dovrebbe essere respinto nel merito;\nche le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente;\nche non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 12 marzo 2012 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.\n2. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.\n3. Notificazione (unitamente alle osservazioni 10 aprile 2012 alla reclamante:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}