{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-22_2012-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111434&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c49b71e3d8f970be0d687a315da5a58a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.07.2012 13.2012.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:52", "Checksum": "695dddc792cacde37f1c1d635b8cb0f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.07.2012 13.2012.22\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.538 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 3 settembre 2009 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 12 marzo 2012 di RE 1 contro l’ordinanza 23 febbraio 2012 con cui il Pretore ha rifiutato l’audizione dei testi B__________ e S__________, da essa notificati in sede di udienza preliminare 19 agosto 2010;\nritenuto\nin fatto e diritto: che con petizione 3 settembre 2009 RE 1 (già __________, nata __________) ha chiesto la revoca della donazione immobiliare della particella n. __________ RFD di __________ - ora intavolata quali PPP __________ e __________ sul summenzionato fondo base - da lei effettuata a favore della sorella CO 1 e della costituzione del diritto di abitazione a carico di detto mappale e sempre a favore della sorella medesima;\nche con risposta 29 marzo 2010 CO 1 si è opposta alla petizione, chiedendone la integrale reiezione;\nche con replica 11 maggio 2010 e duplica 14 giugno 2010 le parti hanno confermato le proprie opposte tesi di fatto e diritto;\nche all’udienza preliminare del 19 agosto 2010 la parte attrice ha chiesto l’assunzione di diversi mezzi di prova, tra cui la testimonianza per rogatoria dell’avv. B__________ e dell’avv. e notaio S__________, entrambi residenti a __________, __________, India;\nche con ordinanza 23 febbraio 2012 il Pretore ha rifiutato l’audizione per rogatoria dei summenzionati testi, adducendo in sostanza che le dichiarazioni rilasciate dagli stessi nel doc. B sono irrilevanti in quanto riportano unicamente dichiarazioni di terzi, ragione per cui si tratterebbe di una testimonianza indiretta senza valore probatorio;\nche con reclamo 12 marzo 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone la riforma nel senso di procedere all’audizione per rogatoria dei testi avv. B__________ e avv. e notaio S__________;\nche con osservazioni 10 aprile 2012 CO 1 ha domandato di respingere il reclamo;\nche, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;\nche l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;\nche, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 3 settembre 2009, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);\nche l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;\nche, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2);\nche ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;\nche l’ordinanza sulle prove 23 febbraio 2012 è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;\nche nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte attrice il 29 febbraio 2012 , sicché il gravame qui in esame, datato 12 marzo 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;\nche il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche, qualora la legge non preveda esplicitamente il rimedio del reclamo, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile unicamente quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), situazione che si verifica allorquando il pregiudizio non può, o non può interamente essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;\nche il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale non può limitarsi all’enunciazione di proclami e principi generali (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407), ma deve produrre un certo sforzo allegatorio;\nche il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità di un’ordinanza sulle prove sicché, nel caso concreto, la reclamante avrebbe dovuto rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche la reclamante sostiene che il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile consiste nel provocarle la soccombenza nella causa perché la circostanza di non sentire i summenzionati testi la priverebbe della facoltà di dimostrare secondo l’art. 8 CC un fatto rilevante;\nche siffatta critica è eccessivamente generica e insufficiente per rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;"}