Inoltre, per quanto concerne il diritto all’indennità di trasferta, egli non ha né addotto né tantomeno dimostrato di aver dovuto sostenere spese rilevanti ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 LTG. Alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo deve di conseguenza essere respinto. 7. Le spese processuali per il presente reclamo, disciplinate dalla LTG, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Nel caso concreto, stante la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese processuali per questa decisione. Per i quali motivi pronuncia: