verbale 7 febbraio 2012 che indica la durata effettiva di tutta l’udienza), si deve concludere che l’indennità di fr. 40.- riconosciuta dal Pretore secondo il suo libero apprezzamento è conforme alla LTG e adeguata ed equa ai sensi dell’art. 160 cpv. 3 CPC. Il reclamante non può pretendere il rimborso di tutte le spese sopportate, che nel caso concreto non sono ad ogni modo neppure state esposte con un’indicazione temporale sufficientemente precisa e calcolabile. Inoltre, per quanto concerne il diritto all’indennità di trasferta, egli non ha né addotto né tantomeno dimostrato di aver dovuto sostenere spese rilevanti ai sensi dell’art. 28 cpv.