a CPC il testimone è tenuto a cooperare all’assunzione delle prove e ha diritto a un adeguato indennizzo (art. 160 cpv. 3 CPC). Tale diritto deve essere fatto valere nei confronti del tribunale, non nei confronti di una o entrambe le parti (Higi, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 32 ad art. 160). L’adeguatezza (e dunque l’ammontare) dell’indennità è decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento. Essa non comprende il rimborso di tutte le spese sopportate dal terzo, bensì è funzionale a un giudizio di equità che tiene conto di tutte le particolarità del caso concreto.