Egli non ha pertanto indirizzato la sua richiesta all’autorità sbagliata, la domanda essendo stata volutamente rivolta al primo giudice, al cui giudizio peraltro non è stata mossa critica alcuna. In siffatta situazione, il rinvio all’art. 63 CPC, per il quale se l’atto respinto per incompetenza del giudice o dell’autorità di conciliazione è riproposto entro 1 mese davanti al giudice o all’autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto per la prima volta, è quindi inoperante, non essendosi in presenza di un atto respinto per incompetenza. Neppure tale norma può essere invocata per ripristinare un termine scaduto infruttuoso. 6.