Il CPC svizzero non prevede esplicitamente l’istituto della riconsiderazione- rivalutazione, sebbene la parte interessata possa chiedere all’autorità che ha emanato la decisione di riconsiderarla, finché quest’ultima non sia formalmente cresciuta in giudicato. RE 1 ha formulato unicamente una domanda di riconsiderazione e, con lo scritto in questione, egli non ha interposto reclamo ai sensi dell’art. 319 CPC, né ha inteso farlo, chiedendo invece al medesimo Pretore di valutare in modo diverso la retribuzione assegnatagli.