Giusta l’art. 63 cpv. 1 CPC se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice adito è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta. Tale termine decorre dalla notificazione della decisione di non entrata in materia. Il termine di un mese non si cumula con quello concesso dalla legge per presentare appello o reclamo contro la decisione d’inammissibilità (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 63, pag. 216; Berti, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 13 ad art. 63; Sutter-Somm/Hedinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 11 ad art. 63).