Interpretando l’art. 321 cpv. 2 CPC secondo il suo tenore letterale, sembra infatti che questa norma riduca il termine di reclamo a 10 giorni soltanto per le disposizioni ordinatorie processuali, mentre – la legge rimanendo silente sulle altre decisioni processuali previste all’art. 319 lett. b CPC – queste ultime andrebbero impugnate nel termine di 30 giorni. Secondo un’interpretazione teleologica della norma invece una simile differenziazione tra disposizioni ordinatorie processuali e altre decisioni processuali non si giustifica. Una tale distinzione causerebbe insicurezza giuridica e complicherebbe inutilmente la procedura.