L’art. 110 CPC prevede che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo all’autorità giudiziaria superiore - ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447). 4.1 Essendo l’impugnazione dell’attribuzione delle spese processuali prevista dalla legge (art. 110 CPC), la decisione con la quale il giudice fissa l’indennità del testimone è dunque impugnabile mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) alla terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 1 LOG.