a CPC), liquidando così una questione che si pone durante il corso dell’istruttoria. Tale decisione non può neppure essere ritenuta quale disposizione ordinatoria processuale, la stessa non limitandosi semplicemente a disciplinare il processo. Essa contiene infatti un giudizio sulla retribuzione del testimone e ne stabilisce l’ammontare. Trattasi dunque di “un’altra decisione” ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. 4. L’art. 110 CPC prevede che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo all’autorità giudiziaria superiore - ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm.