3 CPC la congruità dell’indennità di teste assegnatagli. E. Con decisione 27 febbraio 2012 il Pretore ha respinto in ordine la suddetta richiesta, adducendo di essere incompetente a statuire nel merito, trattandosi di una decisione sulle spese contro cui doveva essere interposto reclamo entro 30 giorni al Tribunale d’appello. In applicazione dell’art. 63 cpv. 1 CPC, il primo giudice ha indicato a RE 1 di poter riproporre la propria domanda entro 1 mese davanti al giudice competente. F. Con reclamo 7 marzo 2012 al Tribunale d’appello, RE 1 chiede l’accoglimento del reclamo nel senso di aumentare l’indennità di teste a fr. 323.- da cui dedurre fr. 40.- già versati in contanti.