{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-21_2012-04-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110966&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "79cafa5b7363fa1f34eb43e3be4bcf3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.04.2012 13.2012.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro fissazione di indennità del testimone"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:02:16", "Checksum": "bfec4255b0c751003a90f8386490ec49", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.04.2012 13.2012.21\nRegesto:\nReclamo contro fissazione di indennità del testimone\n\n\nRitenuto che il testimone è tenuto a cooperare all’assunzione delle prove giusta l’art. 160 cpv. 1 lett. a CPC, tenuto conto che secondo l’art. 28 cpv. 1 LTG al teste è riconosciuta un’indennità di fr. 50.- per mezza giornata e considerato che nel caso concreto il reclamante si è preparato per l’udienza e che l’audizione è durata circa un’ora (cfr. e-mail 13 febbraio 2012 di RE 1 all’avv. C__________: “sono stato spremuto per oltre un’ora”; citazione 10 gennaio 2012 per le 14.30; verbale 7 febbraio 2012 che indica la durata effettiva di tutta l’udienza), si deve concludere che l’indennità di fr. 40.- riconosciuta dal Pretore secondo il suo libero apprezzamento è conforme alla LTG e adeguata ed equa ai sensi dell’art. 160 cpv. 3 CPC. Il reclamante non può pretendere il rimborso di tutte le spese sopportate, che nel caso concreto non sono ad ogni modo neppure state esposte con un’indicazione temporale sufficientemente precisa e calcolabile. Inoltre, per quanto concerne il diritto all’indennità di trasferta, egli non ha né addotto né tantomeno dimostrato di aver dovuto sostenere spese rilevanti ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 LTG. Alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo deve di conseguenza essere respinto.\n7. Le spese processuali per il presente reclamo, disciplinate dalla LTG, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.\nNel caso concreto, stante la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese processuali per questa decisione.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 7 marzo 2012 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.\n2. Non si prelevano oneri processuali per la presente decisione.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione:\n-\n-\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici sulla pagina seguente\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}