{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-21_2012-04-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110966&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "79cafa5b7363fa1f34eb43e3be4bcf3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.04.2012 13.2012.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro fissazione di indennità del testimone"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:02:16", "Checksum": "bfec4255b0c751003a90f8386490ec49", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.04.2012 13.2012.21\nRegesto:\nReclamo contro fissazione di indennità del testimone\n\n\n5.2 Nella presente fattispecie il testimone RE 1 ha chiesto al Pretore con istanza 16 febbraio 2012 di riconsiderare la propria decisione in merito all’indennità riconosciutagli. Il CPC svizzero non prevede esplicitamente l’istituto della riconsiderazione- rivalutazione, sebbene la parte interessata possa chiedere all’autorità che ha emanato la decisione di riconsiderarla, finché quest’ultima non sia formalmente cresciuta in giudicato. RE 1 ha formulato unicamente una domanda di riconsiderazione e, con lo scritto in questione, egli non ha interposto reclamo ai sensi dell’art. 319 CPC, né ha inteso farlo, chiedendo invece al medesimo Pretore di valutare in modo diverso la retribuzione assegnatagli. Egli non ha pertanto indirizzato la sua richiesta all’autorità sbagliata, la domanda essendo stata volutamente rivolta al primo giudice, al cui giudizio peraltro non è stata mossa critica alcuna. In siffatta situazione, il rinvio all’art. 63 CPC, per il quale se l’atto respinto per incompetenza del giudice o dell’autorità di conciliazione è riproposto entro 1 mese davanti al giudice o all’autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto per la prima volta, è quindi inoperante, non essendosi in presenza di un atto respinto per incompetenza. Neppure tale norma può essere invocata per ripristinare un termine scaduto infruttuoso.\n6. Ad ogni modo, considerato in particolare che il Pretore con l’assegnazione dell’indennità di fr. 40.- non ha indicato al testimone la possibilità di inoltrare reclamo entro 10 giorni al Tribunale d’appello, può qui rimanere aperta la questione a sapere se il reclamo 7 marzo 2012 è in concreto ammissibile o meno, in quanto il gravame dovrebbe comunque essere respinto anche nel merito.\n6.1 Giusta l’art. 160 cpv. 1 lett. a CPC il testimone è tenuto a cooperare all’assunzione delle prove e ha diritto a un adeguato indennizzo (art. 160 cpv. 3 CPC). Tale diritto deve essere fatto valere nei confronti del tribunale, non nei confronti di una o entrambe le parti (Higi, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 32 ad art. 160). L’adeguatezza (e dunque l’ammontare) dell’indennità è decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento. Essa non comprende il rimborso di tutte le spese sopportate dal terzo, bensì è funzionale a un giudizio di equità che tiene conto di tutte le particolarità del caso concreto. Sulla base dell’art. 96 CPC, che lascia una competenza residua ai Cantoni per stabilire le tariffe per le spese giudiziarie (Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 3 ad art. 95, n. 1, 2 e 6 ad art. 96), questi ultimi sono quindi liberi di emanare norme di concretizzazione in merito all’indennità da versare ai testimoni (Urwyler, in Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 7 ad art. 95; Higi, in op. cit., n. 33-34 ad art. 60; Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11 ad art. 160; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 26-28 ad art. 160; Hasenböhler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 15 ad art. 160; Schmid, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 69-72; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 160, pag. 789). Il Canton Ticino, all’art. 28 cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (LTG), ha stabilito che al testimone è versata un’indennità di fr. 50.- per mezza giornata e fr. 100.- per la giornata intera. Inoltre il testimone ha diritto all’indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese rilevanti (art. 28 cpv. 3 LTG).\n6.2 Nel caso in rassegna RE 1 ha accettato in sede di udienza 7 febbraio 2012 l’indennizzo di fr. 40.- da parte dello Stato, senza sollevare obbiezioni sull’ammontare. In seguito si è rivolto alla convenuta A__________ per l’incasso dei rimanenti fr. 305.64 che a suo modo di vedere erano rimasti scoperti. Soltanto dopo il rifiuto di quest’ultima di saldare la nota, egli si è rivolto al Pretore con scritto 16 febbraio 2012 chiedendogli in modo generale di “rivalutare la congruità dell’indennità di teste”, senza osservare alcunché né fornire spiegazioni in merito. Con il reclamo che qui ci occupa il reclamante ha poi ridotto in giudizio la propria pretesa da fr. 305.64 (già dedotti i fr. 40.- percepiti in contanti) a fr. 283.- (fr. 323.- – fr. 40.-) senza motivare né dettagliare la somma richiesta. Dagli atti non è possibile dedurre quali prestazioni debbano essere esattamente coperte mediante l’importo da lui fatto valere. In particolare dalla nota spese e onorario 8 febbraio 2012 non risulta quanto tempo egli abbia concretamente impiegato per le singole prestazioni (ricerca in archivio, lettura incarto, trasferta da __________ a __________, testimonianza in Pretura). Dall’ordinanza 10 gennaio 2012 emerge unicamente che il reclamante è stato citato a comparire quale testimone il giorno 7 febbraio 2012 alle ore 14:30 e dal verbale di udienza si evince che la stessa è durata dalle 14:00 alle 16:16, quindi due ore e 16 minuti durante i quali sono stati sentiti due testimoni, vi è stata la deposizione dell’attore B__________ e il Pretore ha chiuso l’istruttoria assegnando alle parti un termine per inoltrare le conclusioni scritte."}