{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-21_2012-04-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110966&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "79cafa5b7363fa1f34eb43e3be4bcf3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.04.2012 13.2012.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro fissazione di indennità del testimone"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:02:16", "Checksum": "bfec4255b0c751003a90f8386490ec49", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.04.2012 13.2012.21\nRegesto:\nReclamo contro fissazione di indennità del testimone\n\n\n4.2 Per quanto concerne il termine d’impugnazione, è controverso se nel caso di altre decisioni di prima istanza è dato il reclamo nel termine ordinario di 30 giorni secondo l’art. 321 cpv. 1 CPC (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 10 ad art. 321, n. 29 ad art. 160) oppure nel termine di 10 giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC per le disposizioni ordinatorie processuali (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 321, pag. 1413; Hungerbühler, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 9 ad art. 321). Altri autori invece non si confrontano neppure con la problematica (Brunner, in Oberhammer, n. 3 ad art. 321; Reich, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 321; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 321; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, n. 4 ad art. 321). Interpretando l’art. 321 cpv. 2 CPC secondo il suo tenore letterale, sembra infatti che questa norma riduca il termine di reclamo a 10 giorni soltanto per le disposizioni ordinatorie processuali, mentre – la legge rimanendo silente sulle altre decisioni processuali previste all’art. 319 lett. b CPC – queste ultime andrebbero impugnate nel termine di 30 giorni. Secondo un’interpretazione teleologica della norma invece una simile differenziazione tra disposizioni ordinatorie processuali e altre decisioni processuali non si giustifica. Una tale distinzione causerebbe insicurezza giuridica e complicherebbe inutilmente la procedura. Entrambi i tipi di decisione concernono il processo in quanto tale, distinguendosi quindi nettamente dalle decisioni finali e incidentali che toccano invece il merito. Esse necessitano perciò di essere decise in modo celere, flessibile e semplice, garantendo chiarezza e soprattutto l’unitarietà del diritto processuale. Di conseguenza si deve concludere che le disposizioni ordinatorie processuali e le altre decisioni processuali sottostanno entrambe al regime della impugnabilità nel termine di 10 giorni – diversamente da quanto indicato dal Pretore nella decisione 27 febbraio 2012 (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 321, pag. 1413).\n4.3 In definitiva la decisione con la quale il giudice fissa l’indennità del testimone è quindi qualificabile quale altra decisione, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di 10 giorni ai sensi dei combinati art. 110, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG. Nel caso concreto, alla luce di quanto sopra esposto, RE 1 avrebbe dovuto impugnare la decisione con la quale il Pretore gli ha riconosciuto un’indennità di fr. 40.- per la sua testimonianza entro 10 giorni dal momento in cui ha percepito il denaro, ossia dal 7 febbraio 2012. Il reclamo 7 marzo 2012 è dunque ampiamente intempestivo e di principio inammissibile.\n5. Occorre ora però chiedersi se il reclamo dev’essere comunque considerato ammissibile, il Pretore avendo da una parte omesso di indicare al teste in sede di udienza di poter inoltrare reclamo contro la decisione di attribuzione indennità entro 10 giorni al Tribunale d’appello, e avendogli dall’altra parte con decisione 27 febbraio 2012, in applicazione dell’art. 63 cpv. 1 CPC, segnalato di poter riproporre reclamo entro un mese davanti al giudice competente.\n5.1 Giusta l’art. 63 cpv. 1 CPC se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice adito è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta. Tale termine decorre dalla notificazione della decisione di non entrata in materia. Il termine di un mese non si cumula con quello concesso dalla legge per presentare appello o reclamo contro la decisione d’inammissibilità (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 63, pag. 216; Berti, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 13 ad art. 63; Sutter-Somm/Hedinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 11 ad art. 63). L’atto riproposto deve essere il medesimo, l’identità dell’oggetto della pretesa non essendo sufficiente (Sutter-Somm/Hedinger, op.cit., n. 16 ad art. 63; Müller-Chen, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 16 ad art. 63). Il nuovo Codice di procedura svizzero ha rinunciato ad imporre al tribunale incompetente l’onere di trasmette d’ufficio l’atto erroneamente indirizzatogli a quello competente (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, n. 28-29 ad art. 63; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 63, pag. 216; Infanger, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 4 ad art. 63; Schleiffer Marais, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 63)."}