{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-21_2012-04-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110966&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "79cafa5b7363fa1f34eb43e3be4bcf3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.04.2012 13.2012.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro fissazione di indennità del testimone"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:02:16", "Checksum": "bfec4255b0c751003a90f8386490ec49", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.04.2012 13.2012.21\nRegesto:\nReclamo contro fissazione di indennità del testimone\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire sul reclamo 7 marzo 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione 27 febbraio 2012 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord emessa nell’ambito della procedura inc. n. SE.2011.21 promossa con petizione 1° luglio 2011 da |\n|\n|\n|\nB__________ rappr. dall’avv. L__________\nnei confronti di\nA__________ rappr. dall’avv. C__________\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto: A. In data 7 febbraio 2012, nell’ambito della causa SE.2011.21 pendente tra B__________ e A__________ , RE 1 è stato sentito dal Pretore quale testimone, avendo egli allestito su incarico di A__________ , in qualità di ingegnere meccanico specialista nel campo dell’infortunistica stradale, la perizia tecnica di parte prodotta agli atti quale doc. D. RE 1 ha letto e approvato il verbale di audizione testimoniale e percepito fr. 40.- a titolo di indennità.\nB. Con nota spese e onorario 8 febbraio 2012 RE 1 ha chiesto a A__________ di rimborsargli complessivi fr. 305.64 per le prestazioni fornite nell’ambito dell’audizione testimoniale, più precisamente fr. 285.- per “ricerca d’archivio, riesame incarto, trasferta a __________, testimoniato in Pretura”, fr. 38.- per “partecipazione spese di trasferta: 38 km”, da cui ha dedotto fr. 40.- per indennità di teste e aggiunto fr. 22.64 di IVA.\nC. Con e-mail 13 febbraio 2012 il legale di A__________ , avv. C__________, si è opposto al pagamento della summenzionata nota spese e onorario, osservando che il dare seguito a una citazione quale testimone costituisce un obbligo civico di ogni cittadino, per il quale avrebbe già percepito un’indennità dallo Stato di fr. 40.-.\nCon risposta di medesima data, RE 1 ha evidenziato di essere stato interrogato quale perito di parte e non come semplice teste, ragione per cui l’adempimento di questo suo dovere civico andava rimunerato.\nCon e-mail 14 febbraio 2012 A__________ e RE 1 hanno riconfermato le loro rispettive ed opposte posizioni.\nD. Con lettera 16 febbraio 2012 RE 1 ha chiesto al Pretore di rivalutare alla luce dell’art. 160 cpv. 3 CPC la congruità dell’indennità di teste assegnatagli.\nE. Con decisione 27 febbraio 2012 il Pretore ha respinto in ordine la suddetta richiesta, adducendo di essere incompetente a statuire nel merito, trattandosi di una decisione sulle spese contro cui doveva essere interposto reclamo entro 30 giorni al Tribunale d’appello. In applicazione dell’art. 63 cpv. 1 CPC, il primo giudice ha indicato a RE 1 di poter riproporre la propria domanda entro 1 mese davanti al giudice competente.\nF. Con reclamo 7 marzo 2012 al Tribunale d’appello, RE 1 chiede l’accoglimento del reclamo nel senso di aumentare l’indennità di teste a fr. 323.- da cui dedurre fr. 40.- già versati in contanti.\nconsiderato\nin diritto: 1. La causa SE.2011.21 è stata promossa in data 1° luglio 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011.\n2. L’indennità versata dal giudice al testimone costituisce parte delle spese dell’assunzione delle prove che sono spese processuali ai sensi dell’art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (Urwyler, in Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 7 ad art. 95; Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 23 ad art. 95; Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 13 ad art. 95; Kuster, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 95; Berni, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 160; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 16 ad art. 95).\n3. La decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC). La decisione con la quale il giudice fissa l’indennità per il testimone non può invece essere qualificata quale decisione finale o parte della decisione finale in quanto il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì si limita ad indennizzare un terzo tenuto a cooperare all’assunzione delle prove (art. 160 cpv. 1 lett. a CPC), liquidando così una questione che si pone durante il corso dell’istruttoria. Tale decisione non può neppure essere ritenuta quale disposizione ordinatoria processuale, la stessa non limitandosi semplicemente a disciplinare il processo. Essa contiene infatti un giudizio sulla retribuzione del testimone e ne stabilisce l’ammontare. Trattasi dunque di “un’altra decisione” ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC.\n4. L’art. 110 CPC prevede che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo all’autorità giudiziaria superiore - ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447).\n4.1 Essendo l’impugnazione dell’attribuzione delle spese processuali prevista dalla legge (art. 110 CPC), la decisione con la quale il giudice fissa l’indennità del testimone è dunque impugnabile mediante reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) alla terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 1 LOG."}