Il reclamo 11 gennaio 2012 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto. 2. Per quanto riguarda l’edizione di cui al dispositivo n. 1ii) dell’ordinanza 21 dicembre 2011 concernente i documenti relativi alle commissioni ed emolumenti vari percepite dalla __________ per il piazzamento delle obbligazioni, così come le commissioni ricavate dai clienti, il Pretore prenderà le opportune misure per garantire il segreto commerciale e d’affari della parte convenuta. 3. Le spese processuali di fr. 600.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere altresì alla controparte CO 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili.