Se non che, il fatto che la reclamante ritenga di aver già dimostrato in modo inequivocabile i fatti che con i documenti in questione si vuole provare non è punto rilevante, determinante essendo invero il convincimento del Pretore. Si evidenzia infine che un’eventuale violazione del segreto professionale commerciale e d’affari di C__________ sarà, se del caso, da far valere da questa quando il Pretore le assegnerà il termine per le osservazioni come previsto dall’art.211 cpv. 3 CPC-TI. Di conseguenza tutte le censure sollevate dalla reclamante su questo punto sono inammissibili. 10.