Va qui ribadito che il mero “pregiudizio temporale” così come fatto valere dalla convenuta non costituisce un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare ritenuto che RE 1 è parte convenuta nel procedimento OA.2010.182. L’attrice ha comunque il diritto di dimostrare i fatti contestati con i mezzi di prova che ritiene più adatti allo scopo. In tal senso, se il Pretore ritiene, come nel caso concreto, che la perizia sia un mezzo di prova idoneo a comprovare i fatti rilevanti e contestati (art. 184 cpv. 1 e 2 CPC-TI)