8. Dispositivo n. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 2011: Per quanto riguarda la perizia sul grado di rischio degli investimenti contestati, in particolare sull’esposizione del RE 1 verso la banca __________, sul modo di quotazione dei prodotti contestati, sull’andamento del titolo fino al fallimento della banca rispettivamente al momento dell’acquisto da parte dell’attrice, la reclamante asserisce che la perizia crea un pregiudizio temporale e che l’ordinanza non motiva perché quest’ultima é necessaria. Va qui ribadito che il mero “pregiudizio temporale” così come fatto valere dalla convenuta non costituisce un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett.