Va qui ricordato che, in linea di principio, l’assunzione di una prova non è di per sé atta a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012). L’argomentazione della convenuta non è atta a rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Come visto sopra, il pregiudizio deve pregiudicare la posizione complessiva della reclamante nella procedura, ciò che non è il caso nella presente fattispecie e che la reclamante neppure sostiene.