Ciò posto, la rilevanza del mezzo di prova non può essere esclusa a priori. È pur vero che se venissero rivelati i nomi degli altri clienti della banca – gli stessi essendo a loro volta tutelati dal diritto bancario – ciò potrebbe ledere i loro legittimi interessi e causare un danno economico alla convenuta, ragione per cui deve essere ritenuto dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Alfine di salvaguardare il segreto commerciale e d’affari è però sufficiente che il Pretore adotti le opportune misure affinché l’ispezione dei documenti non ecceda i bisogni della causa (art. 202 cpv. 1-3 CPC-TI).