Non è inoltre dato a capire che tipo di pregiudizio possa arrecare alla convenuta l’edizione oggetto di esame né in quale modo sia atta a pregiudicare la posizione complessiva della reclamante in relazione al processo. Di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame su questo punto deve essere dichiarato inammissibile. 5. Dispositivo n. 1ii) dell’ordinanza 21 dicembre 2011: