Il fatto di non essere in possesso del documento non è un motivo per respingere a priori la domanda di edizione. Correttamente la prova va comunque ammessa e, dandosene il caso, la parte richiesta deve in seguito presentare il giuramento di edizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, n. 701 ad art. 208). Si osserva poi che i documenti di cui è chiesta l’edizione sono pertinenti ai fatti di causa, l’attrice avendo in particolare rimproverato alla convenuta di aver immesso nel suo patrimonio titoli denominati “Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08 floating rate note, valore __________”, di cui chiede per l’appunto il rendiconto.