Le summenzionate censure non sono atte a ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Dagli atti non risulta innanzitutto che la convenuta abbia chiesto al Pretore di meglio precisare la richiesta di edizione. Ad ogni modo, se il giudice ammette l’edizione di un documento che la convenuta non conosce o non possiede, essa può procedere come previsto all’art. 208 CPC-TI (giuramento di edizione). Il fatto di non essere in possesso del documento non è un motivo per respingere a priori la domanda di edizione.