c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 23 dicembre 2011, sicché, tenuto conto delle ferie giudiziarie giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. c CPC, il gravame qui in esame, datato 11 gennaio 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. 3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett.