{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-1_2012-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111435&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e4faf84dac9f2a9b1ef46310cacc2614"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.07.2012 13.2012.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:53", "Checksum": "8c4f0a381cd29cf9b6416e62bd4ab853", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.07.2012 13.2012.1\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n\nIn merito all’edizione da C__________ , come ad istanza di edizione allegata, la reclamante sostiene che l’edizione è irrilevante in quanto lei avrebbe già comprovato in duplica l’esistenza di C__________ quale compagnia di assicurazione e solleva infine che l’edizione viola il segreto professionale commerciale e d’affari del terzo. Se non che, il fatto che la reclamante ritenga di aver già dimostrato in modo inequivocabile i fatti che con i documenti in questione si vuole provare non è punto rilevante, determinante essendo invero il convincimento del Pretore. Si evidenzia infine che un’eventuale violazione del segreto professionale commerciale e d’affari di C__________ sarà, se del caso, da far valere da questa quando il Pretore le assegnerà il termine per le osservazioni come previsto dall’art.211 cpv. 3 CPC-TI. Di conseguenza tutte le censure sollevate dalla reclamante su questo punto sono inammissibili.\n10. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.\nGiusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante, praticamente del tutto soccombente.\nAvendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 11 gennaio 2012 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.\n2. Per quanto riguarda l’edizione di cui al dispositivo n. 1ii) dell’ordinanza 21 dicembre 2011 concernente i documenti relativi alle commissioni ed emolumenti vari percepite dalla __________ per il piazzamento delle obbligazioni, così come le commissioni ricavate dai clienti, il Pretore prenderà le opportune misure per garantire il segreto commerciale e d’affari della parte convenuta.\n3. Le spese processuali di fr. 600.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere altresì alla controparte CO 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili.\n4. Notificazione (unitamente alle osservazioni 13 febbraio 2012 alla reclamante RE 1):\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}