{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-1_2012-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111435&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e4faf84dac9f2a9b1ef46310cacc2614"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.07.2012 13.2012.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:53", "Checksum": "8c4f0a381cd29cf9b6416e62bd4ab853", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.07.2012 13.2012.1\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n\nDagli atti di causa emerge che con la prova richiesta, l’attrice vuole dimostrare che la convenuta ha tratto a suo discapito un guadagno dall’operazione con la banca __________. Fondamentale per la presente procedura è unicamente l’ammontare del guadagno e non le singole relazioni con gli altri clienti. Ciò posto, la rilevanza del mezzo di prova non può essere esclusa a priori. È pur vero che se venissero rivelati i nomi degli altri clienti della banca – gli stessi essendo a loro volta tutelati dal diritto bancario – ciò potrebbe ledere i loro legittimi interessi e causare un danno economico alla convenuta, ragione per cui deve essere ritenuto dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Alfine di salvaguardare il segreto commerciale e d’affari è però sufficiente che il Pretore adotti le opportune misure affinché l’ispezione dei documenti non ecceda i bisogni della causa (art. 202 cpv. 1-3 CPC-TI). Così il primo giudice ha la facoltà segnatamente di prendere conoscenza dei menzionati documenti ad esclusione della controparte (art. 185 cpv. 2 e 3 CPC-TI). La decisione su quali siano le misure necessarie ed adeguate spetta al primo giudice, non è di competenza dell’autorità di reclamo. Su questo punto il reclamo è quindi respinto.\n6. Dispositivo n. 1iii) dell’ordinanza 21 dicembre 2011:\nIn merito all’edizione dalla convenuta dei documenti relativi alla fissazione del prezzo di mercato del Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08 floating rate note, la reclamante fa valere un accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del Pretore, senza però minimamente addurre né tantomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Per questo motivo il reclamo su questo punto è inammissibile.\n7. Dispositivo n. 2 dell’ordinanza 21 dicembre 2011:\nPer quanto concerne le audizioni testimoniali di __________, __________, __________, __________ e __________, la reclamante sostiene che il pregiudizio difficilmente riparabile consiste nell’allungamento dei tempi processuali e nel danno economico causato dal tempo di lavoro perso dai dipendenti per partecipare alle udienze, ritenuto che i testi non sono neppure stati coinvolti nella fattispecie.\nVa qui ricordato che, in linea di principio, l’assunzione di una prova non è di per sé atta a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012).\nL’argomentazione della convenuta non è atta a rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Come visto sopra, il pregiudizio deve pregiudicare la posizione complessiva della reclamante nella procedura, ciò che non è il caso nella presente fattispecie e che la reclamante neppure sostiene. Per quanto concerne l’allungamento dei tempi processuali, si rileva che ciò è insito in ogni processo allorquando devesi procedere all’istruttoria, che richiede comunque del tempo. Ammettere apoditticamente l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile per il solo fatto che v’è il rischio di un prolungamento della procedura significherebbe che il giudice dovrebbe rifiutare le prove offerte dalle parti. Altrettanto vale per l’ipotizzato danno economico causato dal tempo di lavoro perso dai dipendenti per partecipare alle udienze.\nSi osserva infine che è evidente che il coinvolgimento dei testimoni chiamati a deporre sarà da verificare dal Pretore, il quale dovrà poi, secondo il suo libero convincimento ed apprezzamento, valutare le prove e determinare la rilevanza delle testimonianze nell’ambito della causa (art. 90 CPC-TI). Di conseguenza il reclamo è inammissibile anche su questo punto.\n8. Dispositivo n. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 2011:\nPer quanto riguarda la perizia sul grado di rischio degli investimenti contestati, in particolare sull’esposizione del RE 1 verso la banca __________, sul modo di quotazione dei prodotti contestati, sull’andamento del titolo fino al fallimento della banca rispettivamente al momento dell’acquisto da parte dell’attrice, la reclamante asserisce che la perizia crea un pregiudizio temporale e che l’ordinanza non motiva perché quest’ultima é necessaria.\nVa qui ribadito che il mero “pregiudizio temporale” così come fatto valere dalla convenuta non costituisce un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare ritenuto che RE 1 è parte convenuta nel procedimento OA.2010.182. L’attrice ha comunque il diritto di dimostrare i fatti contestati con i mezzi di prova che ritiene più adatti allo scopo. In tal senso, se il Pretore ritiene, come nel caso concreto, che la perizia sia un mezzo di prova idoneo a comprovare i fatti rilevanti e contestati (art. 184 cpv. 1 e 2 CPC-TI), in particolare il rischio degli investimenti bancari e di conseguenza il danno subito dalla cliente e la responsabilità della banca, egli non deve ulteriormente motivare la sua decisione di ammetterla.\n9. Dispositivo n. 4 dell’ordinanza 21 dicembre 2011:"}