{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-1_2012-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111435&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e4faf84dac9f2a9b1ef46310cacc2614"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.07.2012 13.2012.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:53", "Checksum": "8c4f0a381cd29cf9b6416e62bd4ab853", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.07.2012 13.2012.1\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n\n3.2.4 Secondo la giurisprudenza del Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) Nr. 127; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG, la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato – quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);\n3.3. Tenuto conto di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.\n3.4 Nel caso in rassegna, al fine di determinare l’ammissibilità del reclamo, occorre esaminare secondo il nuovo CPC se è dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per ciascun mezzo di prova ammesso dal Pretore e contestato dalla reclamante con il presente gravame (dispositivi 1i), 1ii), 1iii), 2, 3 e 4 dell’ordinanza 21 dicembre 2011). Qualora fosse dato siffatto rischio, sarà poi necessario verificare, in applicazione del CPC-TI, se il reclamo sia fondato, vale a dire se la decisione sia frutto di un’applicazione errata del diritto o di un accertamento manifestamente errato dei fatti.\n4. Dispositivo n. 1i) dell’ordinanza 21 dicembre 2011:\nPer quanto concerne l’edizione dalla convenuta, nel termine di 30 giorni, dei documenti relativi alla stipulazione del prestito obbligazionario Euro medium term note __________ 2005-1.12.08 floating rate note, valore __________, la reclamante sostiene che l’ordinanza non è sufficientemente precisa in quanto non capisce cosa deve produrre, non avendo mai stipulato prestiti obbligazionari, che si tratta dunque di una fishing expedition, che l’edizione richiesta non ha rilevanza con i fatti di causa e che l’attrice non ha indicato i fatti che intende provare.\nLe summenzionate censure non sono atte a ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Dagli atti non risulta innanzitutto che la convenuta abbia chiesto al Pretore di meglio precisare la richiesta di edizione. Ad ogni modo, se il giudice ammette l’edizione di un documento che la convenuta non conosce o non possiede, essa può procedere come previsto all’art. 208 CPC-TI (giuramento di edizione). Il fatto di non essere in possesso del documento non è un motivo per respingere a priori la domanda di edizione. Correttamente la prova va comunque ammessa e, dandosene il caso, la parte richiesta deve in seguito presentare il giuramento di edizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, n. 701 ad art. 208).\nSi osserva poi che i documenti di cui è chiesta l’edizione sono pertinenti ai fatti di causa, l’attrice avendo in particolare rimproverato alla convenuta di aver immesso nel suo patrimonio titoli denominati “Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08 floating rate note, valore __________”, di cui chiede per l’appunto il rendiconto. Non è inoltre dato a capire che tipo di pregiudizio possa arrecare alla convenuta l’edizione oggetto di esame né in quale modo sia atta a pregiudicare la posizione complessiva della reclamante in relazione al processo. Di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame su questo punto deve essere dichiarato inammissibile.\n5. Dispositivo n. 1ii) dell’ordinanza 21 dicembre 2011:\nPer quanto riguarda l’edizione dalla convenuta, nel termine di 30 giorni, dei documenti relativi alle commissioni ed emolumenti vari percepite dalla __________ per il piazzamento delle obbligazioni, così come le commissioni ricavate dai clienti, la reclamante rileva che si tratta di documenti strettamente confidenziali, coperti dal segreto commerciale e d’affari, la cui pubblicazione le causerebbe un grave danno economico e commerciale. Inoltre ritiene che non sia dato a capire quali fatti devono essere provati."}