{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-1_2012-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111435&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e4faf84dac9f2a9b1ef46310cacc2614"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.07.2012 13.2012.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:53", "Checksum": "8c4f0a381cd29cf9b6416e62bd4ab853", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.07.2012 13.2012.1\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.182 (azione creditoria e di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 8 marzo 2010 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 11 gennaio 2012 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 21 dicembre 2011 con cui il Pretore ha ammesso alcuni mezzi di prova richiesti dalla parte attrice;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 8 marzo 2010 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di € 140'000.- oltre interessi, rispettivamente al rendiconto di tutte le informazioni e di tutti i documenti che la concernono e di tutte le informazioni concernenti il numero di pezzi dell’Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08 floating rate note, valore __________.\nCon risposta 21 giugno 2010 RE 1 ha chiesto in via principale di dichiarare irricevibile la petizione per incompetenza territoriale e in via subordinata di respingerla integralmente nel merito.\nCon replica 30 agosto 2010 e duplica 1° ottobre 2010 le parti hanno in sostanza ribadito le medesime ed opposte tesi di fatto e diritto.\nB. All’udienza preliminare 25 gennaio 2011 le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni e notificato i relativi mezzi di prova.\nCon ordinanza sulle prove 16 marzo 2011 il Pretore ha ammesso le audizioni testimoniali di __________ e __________ e l’edizione dalla convenuta nel termine di 30 giorni dei riassunti dei consulenti riguardo alle visite dell’attrice dal 18 ottobre 1999 al 16 novembre 2005, prove che sono state esperite.\nC. Con ordinanza sulle prove 21 dicembre 2011 il Pretore ha ammesso ancora i seguenti mezzi di prova richiesti dalla parte attrice:\n1. L’edizione dalla convenuta, nel termine di 30 giorni, della seguente documentazione:\ni. documenti relativi alla stipulazione del prestito obbligazionario Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08 floating rate note, valore __________;\nii. documenti relativi alle commissioni ed emolumenti vari percepite dalla __________ per il piazzamento delle obbligazioni, così come le commissioni ricavate dai clienti;\niii. documenti relativi alla fissazione del prezzo di mercato del Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08 floating rate note;\niv. “Base Prospectus” dell’emissione di € 50'000'000.- di private placamento in parte acquistato dall’attrice;\nv. lo studio della __________ 1.10.2008 che metteva in una watching list la __________ e lo __________;\n2. Le audizioni testimoniali di __________, __________, __________, __________ e __________.\n3. La perizia sul grado di rischio degli investimenti contestati, in particolare sull’esposizione del RE 1 verso la banca islandese, sul modo di quotazione dei prodotti contestati, sull’andamento del titolo fino al fallimento della banca rispettivamente al momento dell’acquisto da parte dell’attrice.\n4. L’edizione da C__________ , come ad istanza di edizione allegata.\nD. Con reclamo 11 gennaio 2012 la convenuta si aggrava contro i dispositivi n. 1i), 1ii), 1iii), 2, 3 e 4 della predetta decisione, chiedendone la riforma nel senso di ammettere unicamente l’edizione dalla convenuta della documentazione di cui ai dispositivi 1iv) e 1v), ossia il “Base Prospectus” dell’emissione di € 50'000'000.- di private placamento in parte acquistato dall’attrice e lo studio della __________ 1.10.2008 che metteva in una watching list la __________ e lo __________, respingendo per contro tutti gli altri mezzi di prova richiesti dall’attrice.\nE. Con osservazioni 13 febbraio 2012 l’attrice ha chiesto la reiezione del reclamo e la conferma dell’ordinanza pretorile, rimproverando alla convenuta di non aver dimostrato il rischio di un pregiudizio giuridico difficilmente riparabile.\nF. Con decisione 24 gennaio 2012 il vicepresidente della terza Camera civile del Tribunale d’appello ha concesso effetto sospensivo al reclamo limitatamente ai dispositivi n. 1i), 1ii) e 1iii).\nconsiderato\nin diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione creditoria e di rendiconto essendo stata avviata l’8 marzo 2010, al procedimento in esame continua ad essere applicabile il CPC-TI.\nL’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.\n2. L’ordinanza sulle prove 21 dicembre 2011 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello."}