400.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente. Avendo la controparte inoltrato osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007). Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 28 febbraio 2012 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 400.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere altresì a CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili. 3. Notificazione: