4. A titolo abbondanziale si osserva che il Pretore ha rifiutato le prove testimoniali perché i testi già erano stati sentiti in sede penale e poiché il calcolo del danno è da fare “confrontando il risultato del portafoglio amministrato in violazione del contratto con quello ipotetico, gestito durante lo stesso periodo in conformità delle istruzioni del cliente”. Gioverà qui ricordare che l’art. 180 cpv. 1 CPC-TI impone alle parti di notificare le prove nei limiti dell’art. 78 cpv. 2 CPC-TI e di indicare i fatti per i quali ne viene chiesta l’assunzione.