ammettere l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile solo perché v’è il rischio di un prolungamento della procedura significherebbe che il giudice sarebbe anche qui tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti. Per i motivi che precedono, l’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo dovuto al rifiuto delle audizioni testimoniali richieste dall’attore non comporta il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, tale rischio potendo essere riparato interamente o parzialmente mediante una successiva sentenza finale favorevole.