soggetta ad appello. Tale possibilità è esplicitamente prevista dall’art. 318 cpv. 1 lett. c CPC secondo cui l’autorità giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non è stata giudicata una parte essenziale dell’azione (cifra 1) oppure i fatti devono essere completati in punti essenziali (cifra 2). Quale alternativa l’istanza superiore potrebbe comunque essa stessa procedere all’assunzione delle prove giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC. Per quanto concerne ora il dispendio di tempo, la questione è invero relativa.