3.4 Nel caso in rassegna, il reclamante sostiene che “il fatto di non ammettere qualsiasi prova testimoniale nell’ambito di un procedimento di una certa complessità fattuale può costituire un danno difficilmente riparabile nell’ipotesi in cui, contrariamente a quanto sin qui ritenuto dal giudice di prima istanza, si dovesse successivamente concludere che alcune testimonianze avrebbero dovuto essere raccolte, soprattutto se questa fosse l’opinione di un’eventuale istanza superiore” (reclamo, pag. 5). L’argomentazione del reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.