Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per ciascun testimone rifiutato dal Pretore. Al proposito si osserva che in realtà il primo giudice ha respinto le audizioni testimoniali soltanto nei considerandi, senza disporre in merito nel dispositivo, ragione per cui la questione non sarebbe ancora matura per il giudizio.