{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-17_2012-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111432&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9932137760b6c380e35a85ffc3330aa1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.05.2012 13.2012.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:45", "Checksum": "c9dd73498da6cf80ffae5811e01eb1dd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.05.2012 13.2012.17\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n\n3.5 Il reclamante intravvede l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile ipotizzando che qualora l’istanza superiore dovesse concludere che alcune testimonianze avrebbero dovuto essere raccolte, sarebbe necessario riaprire l’istruttoria, ciò che causerebbe un notevole dispendio di tempo e impedirebbe la pronuncia di un giudizio di secondo grado in tempi ragionevoli. Va qui anzitutto rilevato che in siffatta eventualità l’istanza d’appello - non potendo sostituire il proprio apprezzamento a quello del primo giudice – dovrebbe annullare il giudizio pretorile e rinviare gli atti al Pretore per assumere le prove da esso rifiutate ed emanare una nuova sentenza, la quale a sua volta è soggetta ad appello. Tale possibilità è esplicitamente prevista dall’art. 318 cpv. 1 lett. c CPC secondo cui l’autorità giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non è stata giudicata una parte essenziale dell’azione (cifra 1) oppure i fatti devono essere completati in punti essenziali (cifra 2). Quale alternativa l’istanza superiore potrebbe comunque essa stessa procedere all’assunzione delle prove giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC. Per quanto concerne ora il dispendio di tempo, la questione è invero relativa. In effetti, il tempo necessario per una successiva assunzione delle prove rifiutate dal Pretore non costituisce un aggravio, considerato che il medesimo tempo avrebbe dovuto comunque essere investito qualora le medesime prove fossero state assunte immediatamente. L’ipotesi di un maggior dispendio di tempo derivante dalla necessità di doversi nuovamente chinare su una procedura già chiusa non è invece motivo sufficiente da giustificare la richiesta di assunzione di tutte le prove, trattandosi, anche qui, di una problematica che si pone in tutti i procedimenti. Va poi considerato che, se è vero che la mancata assunzione delle prove può comportare un allungamento dei tempi laddove si rendesse necessario un rinvio al primo giudice per il completamento dell’istruttoria, non assumendo le prove ne deriva una maggior celerità della procedura, circostanza questa che è pure da considerare nella valutazione dei contrapposti interessi.\nVale inoltre quanto già esposto sopra in merito al rischio di una decisione di merito negativa: ammettere l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile solo perché v’è il rischio di un prolungamento della procedura significherebbe che il giudice sarebbe anche qui tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti.\nPer i motivi che precedono, l’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo dovuto al rifiuto delle audizioni testimoniali richieste dall’attore non comporta il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, tale rischio potendo essere riparato interamente o parzialmente mediante una successiva sentenza finale favorevole. Di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende di per sé superfluo esaminare la correttezza della decisione del Pretore.\n4. A titolo abbondanziale si osserva che il Pretore ha rifiutato le prove testimoniali perché i testi già erano stati sentiti in sede penale e poiché il calcolo del danno è da fare “confrontando il risultato del portafoglio amministrato in violazione del contratto con quello ipotetico, gestito durante lo stesso periodo in conformità delle istruzioni del cliente”. Gioverà qui ricordare che l’art. 180 cpv. 1 CPC-TI impone alle parti di notificare le prove nei limiti dell’art. 78 cpv. 2 CPC-TI e di indicare i fatti per i quali ne viene chiesta l’assunzione. In concreto, in sede di udienza preliminare le parti non hanno indicato per quale motivo i testi e i nuovi testi dovrebbero essere interrogati, rispettivamente riascoltati in sede civile. In particolare non risulta che siano stati chiamati per riferire su circostanze diverse da quelle sulle quali hanno già riferito nell’ambito degli interrogatori del procedimento penale. In assenza di siffatte indicazioni ben poteva il Pretore rifiutarne l’assunzione, la mancata opposizione di una controparte alle prove notificate dall’altra parte non essendo sufficiente per doverli ammettere senza verificarne la necessità. Neppure la mancata indicazione in sede di udienza preliminare dei fatti sui quali ogni teste è chiamato a deporre può essere sanata in sede di reclamo, non essendo ammessa l’adduzione di nuovi fatti.\nIl reclamo avrebbe quindi comunque dovuto essere respinto anche nel merito.\n5. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.\nGiusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente.\nAvendo la controparte inoltrato osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 28 febbraio 2012 di RE 1 è inammissibile.\n2. Le spese processuali di fr. 400.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere altresì a CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici a tergo\nRimedi giuridici\n"}