{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-17_2012-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111432&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9932137760b6c380e35a85ffc3330aa1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.05.2012 13.2012.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:45", "Checksum": "c9dd73498da6cf80ffae5811e01eb1dd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.05.2012 13.2012.17\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.874 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 2 dicembre 2010 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 28 febbraio 2012 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 16 febbraio 2012 con cui il Pretore, in merito ai mezzi di prova offerti dallo stesso, ha respinto le audizioni testimoniali, mentre ha ammesso le edizioni n. 1, 2, 4, 5 e 9 da controparte, le edizioni n. 1 e 2 da terzi e la perizia;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 2 dicembre 2010 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di € 1'255'397.65 e fr. 44'021.75 oltre interessi a titolo di responsabilità contrattuale e risarcimento danno da atti illeciti, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da RE 1 al PE __________.\nCon risposta 16 maggio 2011 RE 1 ha chiesto la reiezione delle pretese attoree.\nCon replica 20 giugno 2011 CO 1 ha modificato la propria domanda, chiedendo la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 128'227.- e € 898'736.92 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da RE 1 al PE __________.\nCon duplica 22 agosto 2011 RE 1 ha ribadito le medesime tesi di fatto e diritto confermando la risposta di causa.\nB. All’udienza preliminare del 27 ottobre 2011 le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni e notificato i relativi mezzi di prova. In particolare la parte attrice ha chiesto l’audizione di 16 testimoni, l’edizione di diversi documenti dalla controparte, l’edizione di documenti da terzi tra cui il richiamo dell’incarto penale inc.2008.10179 dal Ministero pubblico, e la perizia.\nC. Con ordinanza sulle prove 16 febbraio 2012 il Pretore, in merito ai mezzi di prova offerti dall’attore, ha respinto l’audizione di tutti i testimoni, mentre ha ammesso le edizioni n. 1, 2, 4, 5 e 9 da controparte, le edizioni n. 1 e 2 da terzi e la perizia.\nD. Con reclamo 28 febbraio 2012 l’attore RE 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso di annullarla nella misura in cui rifiuta 7 delle 16 audizioni testimoniali da lui richiesti, trattandosi di testi che non sono stati interrogati in ambito penale.\nE. Con osservazioni 22 marzo 2012 la convenuta CO 1 non si è opposta all’assunzione dei testi richiesti da controparte.\nconsiderato\nin diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione creditoria essendo stata avviata con petizione 2 dicembre 2010, al procedimento in esame continua ad essere applicabile il CPC-TI.\nL’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.\n2. L’ordinanza sulle prove 16 febbraio 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte attrice il 27 febbraio 2012 (cfr. busta di intimazione, doc. II), sicché il gravame qui in esame, datato 28 febbraio 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407)."}