350.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente; che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili; che la presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo; Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 15 febbraio 2012 di RE 1 è respinto. 2. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto. 3. Le spese processuali di fr. 350.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione (unitamente al reclamo 15 febbraio 2012 alla controparte):