che, comunque sia, l’istituto giuridico dell’interpretazione (art. 333 e segg. CPC-TI, art. 334 CPC) non costituisce un mezzo d’impugnazione, bensì un semplice rimedio processuale straordinario, non inteso a modificare bensì a chiarire i dispositivi poco chiari, ambigui, incompleti o contraddittori di una decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 334);