3 CPC); che la decisione impugnata è stata notificata alla parte convenuta il 10 febbraio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 15 febbraio 2012 – benché non sia dato a sapere quando la decisione gli sia pervenuta – è sicuramente tempestivo, e da questo punto di vista ammissibile; che il rimprovero mosso dal reclamante al Pretore di non aver deciso l’istanza di nullità della decisione di stralcio del 25 luglio 2011, è infondato; che, infatti, il primo giudice ha formalmente respinto l’eccezione di nullità (decisione 9 febbraio 2012, dispositivo n. 1), considerato che “…l’eventuale vizio soggiacente non è grave a tal punto da decretarne la nullità …”;